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Regio decreto 4758/1887

Art. 47 — Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/47parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 47. Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di: a) un ispettorato di sanita' militare; b) direzioni territoriali di sanita' militare; c) direzioni di ospedali militari principali; d) ufficiali medici; e) dodici compagnie di sanita'.

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