Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 4758/1887Art. 45
Regio decreto 4758/1887

Art. 45 — Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una b…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/45parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 45. Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.