Regio decreto 4758/1887
Art. 33 — Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi d'artigl…
Art. 33. Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi d'artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti di artiglieria, e gli ufficiali d'artiglieria allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma d'artiglieria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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