Regio decreto 4758/1887
Art. 25 — Il numero dei distretti militari e' determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del R…
Art. 25. Il numero dei distretti militari e' determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno. Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale, si hanno novantotto compagnie. In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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