Regio decreto 4758/1887
Art. 19 — Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica
Art. 19. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse e' formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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