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Regio decreto 4758/1887

Art. 11 — In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in serv…

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Art. 11. In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma e corpo e per ogni grado e' determinato dalle tabelle annesse alla presente legge. Il numero degli ufficiali per ciascun grado non puo' essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi puo' essere variata dalle leggi di bilancio. Per l'arma dei carabinieri Reali, il quadro degli ufficiali non e' stabilito dalla presente legge, e viene fissato annualmente dalla legge del bilancio. Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento. In tempo di guerra possono essere destinati a prestare servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.

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