Regio decreto 4758/1887
Art. 106 — Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabi…
Art. 106. Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili di cui al secondo Capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n. 1591, serie 2ª, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno pero' optare per il trattamento stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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