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Regio decreto 4758/1887

Art. 101 — I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, …

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Art. 101. I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccettuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

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