Regio decreto 4758/1887
Art. 1 — Il Regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno
Art. 1. Il Regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.