Regio decreto 1103/1882
Art. 98 — Cessa l'obbligo imposto ai cancellieri di Pretura dal capoverso dell'art
Art. 98. Cessa l'obbligo imposto ai cancellieri di Pretura dal capoverso dell'art. 167 della tariffa penale, di recarsi al capoluogo di circondario al principio di ogni trimestre per presentare al visto del procuratore del Re il registro di cui nell'art. 160 della tariffa stessa. La verificazione al registro e' fatta nelle cancellerie delle Corti di appello dal procuratore generale, nelle cancellerie dei Tribunali dal procuratore del Re, e nelle cancellerie di Pretura dal pretore, ed i cancellieri devono trasmettere in via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia il verbale della verificazione trimestrale secondo le speciali istruzioni che saranno date dal Ministero medesimo.
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