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Regio decreto 1103/1882

Art. 96 — I mandati devono essere consegnati dai cancellieri e pagati dai ricevitori del registro o dagli ufficiali pos…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/96parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 96. I mandati devono essere consegnati dai cancellieri e pagati dai ricevitori del registro o dagli ufficiali postali esclusivamente alle persone a favore delle quali sono emessi, o di loro incaricati muniti di regolare procura, che dovra' rimanere allegata al mandato; ma giammai ed in alcun caso a funzionari di cancelleria, ad alunni, ad uscieri, a portieri od altri addetti agli uffici. In via di eccezione, quando i giurati, i testimoni o i periti citati nei dibattimenti penali, vengono licenziati ad ora tarda, dopo la chiusura dell'ufficio di registro o dell'ufficio postale, il presidente od il pretore puo' autorizzare il cancelliere ad eseguire il pagamento coi fondi assegnati per le spese d'ufficio, ma il cancelliere deve presentare nel giorno successivo i mandati quitanzati dalla parte alla quale furono rilasciati, all'ufficio del registro o postale per ottenerne il rimborso. In questo caso sotto ciascun mandato deve essere apposta dal presidente o dal pretore una dichiarazione che accerti il motivo pel quale il mandato e' stato pagato dal cancelliere, e questi controfirma il mandato stesso per quietanza del rimborso ottenuto.

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