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Regio decreto 1103/1882

Art. 90 — I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/90parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 90. I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei Depositi e Prestiti, od in rendita consolidata del Debito pubblico, da depositarsi nella Cassa stessa le somme gia' da essi riscosse, ed inscritte nel conto corrente coll'ufficio postale, e cio' quando le parti ne facciano richiesta. Le domande firmate dai cancellieri e vidimate dalle stesse autorita' che possono autorizzare il prelevamento di fondi dai libretti di conto corrente, ai termini dell'articolo 84, sono spedite alla Direzione generale per mezzo del locale ufficio di posta. Ad operazione compiuta la Direzione generale spedisce ai cancellieri, per mezzo degli uffici di posta, le polizze della Cassa dei Depositi e Prestiti, colla nota della spesa occorsa. La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto corrente nell'atto della consegna della polizza al cancelliere, mediante un ordine emesso a forma dell'articolo dianzi citato.

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