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Regio decreto 1103/1882

Art. 9 — Gli atti degli uscieri si scrivono sulla carta filigranata da lire 3 quando si riferiscano ad affari di compe…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/9parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 9. Gli atti degli uscieri si scrivono sulla carta filigranata da lire 3 quando si riferiscano ad affari di competenza della Corte di cassazione, della Corte di appello o del Tribunale, o dei rispettivi presidenti, e da lire 2 in tutti gli altri casi, compresi pure quelli di atti stragiudiziali, diversi dai protesti cambiarii, pei quali nulla e' innovato. Per gli atti esecutivi si usa la carta da lire 3 se l'esecuzione e' fatta in base a provvedimento di Corte, o di Tribunale in giudizio di prima istanza, e da lire 2 se in base a provvedimento di pretore o di Tribunale in giudizio d'appello. Quando l'esecuzione si faccia in base ad altro titolo esecutivo si usa la carta da lire 3 o da lire 2, secondo che l'azione sarebbe di cognizione del Tribunale o del pretore.

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