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Regio decreto 1103/1882

Art. 88 — Gli ordini di pagamento sono validi per un periodo di tre mesi dal giorno dell'emissione; successivamente non…

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/88parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 88. Gli ordini di pagamento sono validi per un periodo di tre mesi dal giorno dell'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorita' giudiziaria che li aveva emessi. Prima di rinnovare un ordine che fosse scaduto, o di duplicarne uno che fosse andato smarrito, i cancellieri debbono riconoscere all'ufficio di posta che non sia stato pagato, ritirare il relativo avviso, e prendere nota della rinnovazione o della duplicazione sulla matrice dell'ordine precedente.

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