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Regio decreto 1103/1882

Art. 80 — Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo cred…

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Art. 80. Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. Spetta alla Direzione generale delle poste di duplicare su richiesta dei suoi uffici o dei cancellieri i libretti smarriti, o in qualunque modo distrutti.

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