Regio decreto 1103/1882
Art. 49 — Chiunque richiede alla cancelleria la formazione di un atto o di una copia deve consegnare tanti fogli di car…
Art. 49. Chiunque richiede alla cancelleria la formazione di un atto o di una copia deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengono dal cancelliere reputati necessari per l'atto richiesto e' per quelli che ne possono essere la conseguenza. Quando quest'atto non sia di immediata esecuzione, il cancelliere da' al richiedente ricevuta del fatto deposito, ove la dimenai. Per la carta bollata occorrente alle sentenze il deposito e' fatto: a) Avanti alle Corti di cassazione dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso: senza di che il presidente non puo' mettere la causa a ruolo di udienza; b) Avanti alle Corti d'appello ed ai Tribunali al momento della inscrizione della causa a ruolo, dal procuratore che la richiede: in mancanza il cancelliere non ha obbligo di fare l'inscrizione; c) Avanti alle Preture prima dell'udienza in cui si avrebbe a trattare la causa, dalla parte diligente: altrimenti non sara' trattata. In caso di dissenso sull'entita' del deposito provvede il presidente od il pretore. L'insufficienza del deposito non dispensa il cancelliere dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della sentenza, com'e' prescritto nell'articolo 266 del regolamento generale giudiziario, salvo il suo diritto a rimborso contro le parti o i procuratori, mediante ordine di pagamento rilasciato dal presidente o dal pretore, in carta libera, ed a forma dell'articolo 379 del Codice di procedura civile.
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