Regio decreto 1103/1882
Art. 46 — Per effetto dell'eccezione stabilita nell'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, gli imputati, gli accusati, …
Art. 46. Per effetto dell'eccezione stabilita nell'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, gli imputati, gli accusati, le parti civili ed i loro difensori che vogliono prendere copie non autentiche degli atti processuali nel caso del giudizio, in conformita' di qualita' e' disposto negli articoli 335, 383 e 463 del Codice di procedura penale, debbono farsele a propria cura, quand'anche si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.