Regio decreto 1103/1882
Art. 44 — Nel registro indicato nel n
Art. 44. Nel registro indicato nel n. 2 dell'articolo 33 si notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione delle copie. Il cancelliere deve spedire le copie gratuitamente, seguendo l'ordine delle domande e senza ritardo, tenuto conto della entita' della scritturazione e delle esigenze del servizio. In caso di ritardo o di reclamo delle parti interessate, e nei casi di urgenza, provvede il pretore od il presidente. Le copie devono essere scritte in modo chiaro e corretto. Avverandosi irregolarita', ritardi non giustificati od abusi, i funzionari che se ne rendono colpevoli sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario. Anche gli originali e le copie degli atti che si fanno dagli uscieri, dai procuratori o dalle parti, devono essere scritte in modo chiaro e corretto, e, in caso contrario, il cancelliere puo' rifiutare di ricevere o di dar corso all'atto. Nascendo contestazione, provvede il pretore od il presidente.
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