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Regio decreto 1103/1882

Art. 3 — La carta indicata nel precedente articolo e' posta in vendita per mezzo di distributori primari e secondari, …

ELI /it/regio-decreto/1882/12/10/1103/art/3parte di Regio decreto 1103/1882
Art. 3. La carta indicata nel precedente articolo e' posta in vendita per mezzo di distributori primari e secondari, giusta le norme da stabilirsi con R. decreto su proposta del Ministro delle Finanze. Anche i cancellieri possono essere distributori secondari, della specie di carta bollata occorrente per gli atti della cancelleria e degli uscieri.

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