Regio decreto 1103/1882
Art. 16 — Salvo quanto e' disposto nell'articolo 26, n
Art. 16. Salvo quanto e' disposto nell'articolo 26, n. 5, della legge sulle tasse di bollo, gli atti esecutivi e le copie dei titoli pel ricuperamento di multe e spese di giustizia in materia civile e penale, sono soggetti alle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882, le quali vengono notate a debito, per essere riscosse unitamente al credito principale.
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