Regio decreto 1103/1882
Art. 155 — Il presente regolamento andra' in vigore il 1° gennaio 1883, e da quel giorno sono abrogate le disposizioni d…
Art. 155. Il presente regolamento andra' in vigore il 1° gennaio 1883, e da quel giorno sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato col Regio decreto 5 dicembre 1878, n. 4640 (serie 2ª), e tutte le altre ora vigenti nelle parti su cui dispone il presente o contrarie ad esso. Visto d'ordine di S. M. Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti G. ZANARDELLI. Ministro delle Finanze R. MAGLIANI. Il Ministro dei Lavori Pubblici A. BACCARINI. (Seguono Moduli)
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