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Regio decreto 1103/1882

Art. 147 — La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 73 e' applicabile alle somme esistenti al 31 dicembre 1882

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Art. 147. La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 73 e' applicabile alle somme esistenti al 31 dicembre 1882. Per le monete e biglietti di valore fuori d'uso che si trovassero in sequestro provvedera' l'autorita' giudiziaria competente.

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