Regio decreto 1103/1882
Art. 141 — Le copie rilasciate ed autenticate a tutto il 31 dicembre 1882 possono essere notificate successivamente, ma …
Art. 141. Le copie rilasciate ed autenticate a tutto il 31 dicembre 1882 possono essere notificate successivamente, ma la relazione deve essere redatta in carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882. Dal 1° gennaio 1883 in poi non possono essere dai cancellieri autenticate copie scritte sulla carta messa fuori d'uso col precedente articolo 1°. Pero' per le copie predisposte sulla carta vecchia puo' essere ammessa l'autenticazione, a tutto gennaio 1883, purche' prima sia pagata all'ufficio del registro la differenza della tassa di bollo.
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