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Regio decreto 1103/1882

Art. 135 — Nei casi d'urgenza i cancellieri di Corte e di Tribunale possono concedere una permissione di assenza non mag…

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Art. 135. Nei casi d'urgenza i cancellieri di Corte e di Tribunale possono concedere una permissione di assenza non maggiore di tre giorni ai funzionari ed alunni del proprio ufficio dandone pero' immediata partecipazione al presidente per gli effetti dello articolo 50 del regolamento generale giudiziario.

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