Regio decreto 1103/1882
Art. 128 — Gli alunni debbono prestare servizio nelle cancellerie o segreterie in quegli atti che verranno ad essi comme…
Art. 128. Gli alunni debbono prestare servizio nelle cancellerie o segreterie in quegli atti che verranno ad essi commessi dai rispettivi capi. La destinazione degli alunni alle segreterie del Pubblico Ministero e' fatta dal primo presidente della Corte o dal presidente del Tribunale sulla proposta del procuratore generale o del procuratore del Re, nel limite del numero stabilito nel preventivo per le spese d'ufficio, formato a' termini dell'articolo 100.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1103/1882 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.