Regio decreto 1103/1882
Art. 122 — L'esame e' scritto e verbale
Art. 122. L'esame e' scritto e verbale. L'esame scritto consiste nella compilazione di un atto di cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile, l'altro sulla procedura penale. Nel giorno dal primo presidente fissato per l'esame ciascun membro della Commissione deposita in tre separate urne un tema per l'atto di cancelleria ed un quesito per la procedura civile, ed un altro per la penale. Uno fra i candidati estrae da ciascuna urna un tema ed un quesito, e questi vengono poi dal presidente dettati. L'esame verbale versa sulle istituzioni civili, sulla legge notarile, sulle leggi di bollo e registro e tariffe giudiziarie, e sull'ordinamento e regolamento giudiziario.
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