Regio decreto 1103/1882
Art. 113 — La nomina degli alunni nei limiti dei posti messi al concorso e' fatta, nell'ordine della classificazione di …
Art. 113. La nomina degli alunni nei limiti dei posti messi al concorso e' fatta, nell'ordine della classificazione di cui nell'articolo precedente, con decreto del primo presidente della Corte di appello. Gli alunni per le cancellerie delle Corti di cassazione sono scelti dal rispettivo primo presidente fra i nominati nel distretto della Corte d'appello dove ha sede la Corte di cassazione. Il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, con successivo decreto destina gli altri a prestar servizio presso le varie cancellerie del distretto.
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