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Regio decreto 1103/1882

Art. 110 — I temi sono formati dal primo presidente della Corte d'appello, d'accordo col procuratore generale, e sono tr…

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Art. 110. I temi sono formati dal primo presidente della Corte d'appello, d'accordo col procuratore generale, e sono trasmessi al presidente del Comitato presso il Tribunale, in due buste chiuse e sigillate, contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno. Nel giorno stabilito per l'esame il presidente del Comitato, in presenza di tutti i membri del medesimo e dei candidati, apre la busta contenente i temi da svolgersi e li detta ai candidati. Svolti i temi, il candidato, dopo di averli firmati, li presenta al Comitato, il quale nota sui manoscritti l'ora della consegna e li firma. Un membro di esso sta sempre presente nella sala, ed invigila perche' i candidati non conferiscano tra di loro e non consultino libro qualsiasi. E' nullo l'esame fatto in contravvenzione a questa prescrizione.

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