Regio decreto 1084/1872
Art. 22 — Il pareggiamento di rango pel personale civile non assoggetta alla disciplina e alla legge penale militare, e…
Art. 22. Il pareggiamento di rango pel personale civile non assoggetta alla disciplina e alla legge penale militare, e non da' diritto a surrogare in caso di mancanza gli ufficiali comandati alla direzione dei lavori tecnici. Siffatto pareggiamento e' diretto soltanto a stabilire quale debba essere il posto d'ordine in circostanze di riunione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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