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Regio decreto 4708/1868

Art. 27 — Il prodotto ricavato dalla vendita sara' erogato nel pagamento prima delle spese del giudizio penale, quando …

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/27parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 27. Il prodotto ricavato dalla vendita sara' erogato nel pagamento prima delle spese del giudizio penale, quando non possano conseguirsi dal condannato, in seguito dei dazi dovuti, ed il rimanente sara' ripartito a favore negl'inventori od arrestanti, a senso dei Regolamenti in vigore. Per le merci invece che guarentiscono semplicemente il dazio o le multe, dopo il pagamento di questi e delle spese, ne sara' restituito il rimanente al proprietario, o si versera' nella Cassa dei Depositi e Prestiti secondo le Leggi.

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