Regio decreto 4708/1868
Art. 25 — La somma sulla quale si aprira' l'asta pubblica, e che servira' di base nella trattativa privata, sara' costi…
Art. 25. La somma sulla quale si aprira' l'asta pubblica, e che servira' di base nella trattativa privata, sara' costituita del prezzo di perizia all'estero e del dazio della merce. Quando pero' l'offerta per la compra fosse inferiore a questa somma, non sara' accettata o resa definitiva senza l'approvazione della Direzione compartimentale delle Gabelle, la quale potra', all'evenienza dei casi, anche ordinare altri esperimenti, in luoghi e tempi diversi.
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