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Regio decreto 4708/1868

Art. 2 — I Comuni provvederanno per mezzo dei proprii Agenti municipali, incaricati delle esazioni, alla riscossione d…

ELI /it/regio-decreto/1868/11/15/4708/art/2parte di Regio decreto 4708/1868
Art. 2. I Comuni provvederanno per mezzo dei proprii Agenti municipali, incaricati delle esazioni, alla riscossione delle multe e delle tasse loro dovute in materia di dazio consumo, colle norme che sono stabilite pei crediti di eguale natura dovuti all'Amministrazione dello Stato. La delegazione suddetta e' previamente partecipata al Pretore competente a rendere esecutorii gli atti degli Agenti contabili del dazio consumo, mediante lettera sottoscritta dal Sindaco o da chi lo rappresenta, a senso della Legge comunale e provinciale.

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