Regio decreto 4708/1868
Art. 16 — La decisione delle controversie giudiziali, promosse con l'atto di opposizione e riguardanti i mentovati cred…
Art. 16. La decisione delle controversie giudiziali, promosse con l'atto di opposizione e riguardanti i mentovati crediti, spetta in prima instanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede il Contabile che ha emessa l'ingiunzione, ma colle norme del procedimento sommario stabilite dagli articoli 390 e seguenti del Codice di procedura civile.
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