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Regio decreto 2701/1865

Art. 95 — I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sara' loro prefisso dall'aut…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/95parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 95. I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sara' loro prefisso dall'autorita' che li avra' ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verra' pronunziata dalla corte o dal tribunale. Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le corti, i tribunali correzionali ed i pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

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