Regio decreto 2701/1865
Art. 71 — Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verba…
Art. 71. Tuttavolta che una sentenza, un'ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del codice di procedura penale, un'ordinanza di liberta' provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un'ordinanza prevista dall'articolo 524 dello stesso codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia e d'indulto, ed una declaratoria di ammissione a questo od a quella comprenderanno piu' interessati, sara' dovuto per uno di essi il dritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola meta' dello stesso dritto. Il totale sara' ripartito in porzioni uguali fra tutti gli interessati.
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