Regio decreto 2701/1865
Art. 69 — Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque lin…
Art. 69. Gli atti originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il cancelliere che formera' la nota definitiva delle spese dovra' ridurre e compensare la quantita' delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito. Contravvenendo a questa disposizione incorrera' nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potra' estendersi a lire cento e non sara' mai minore di lire venticinque.
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