Regio decreto 2701/1865
Art. 67 — Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare …
Art. 67. Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare piu' di due ore, i cancellieri esigeranno invece del dritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti, purche' nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno. In difetto di tale menzione non si potra' esigere che il solo dritto fissato nello stato, ne' si potra' supplire a tale formalita' con annotazione od in altro modo, pero' il cancelliere intervenuto all'atto incorrera' nell'ammenda di lire cinque.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.