Regio decreto 2701/1865
Art. 52 — Ogni copia dovra' contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea
Art. 52. Ogni copia dovra' contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate e' stabilito nello stato annesso alla presente tariffa. Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spettera' ai cancellieri l'intiero dritto stabilito; ma quello dell'ultimo non sara' ad essi dovuto se non saranno state scritte piu' di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.
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