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Regio decreto 2701/1865

Art. 50 — Ai cancellieri delle corti di cassazione, d'appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle preture s…

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Art. 50. Ai cancellieri delle corti di cassazione, d'appello o di assise, dei tribunali correzionali e delle preture spettano, secondo i casi, dritti fissi, dritti di copia e di indennita'.

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