Regio decreto 2701/1865
Art. 48 — Allorquando in conformita' del disposto dal codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei cas…
Art. 48. Allorquando in conformita' del disposto dal codice di procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i cancellieri, i notai, gli uscieri ed altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennita' per le spese di viaggio, purche' la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l'operazione, cioe': 1.° ai cancellieri dei collegi e delle preture, ai notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le stesse indennita' accennate nell'art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri; 2.° agli uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennita' concesse ai testimoni nel capo I di questo regolamento. I depositari pubblici avranno sempre il dritto di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.
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