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Regio decreto 2701/1865

Art. 44 — Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o f…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/44parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 44. Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle visite giudiziarie, dovra' di cio' farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendersi per base invariabile la distanza determinata nello stato formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualche localita' dipendente dalle frazioni medesime.

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