Regio decreto 2701/1865
Art. 28 — Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresi' in ragione del comune dove tengono la loro residenza…
Art. 28. Gli onorari degli altri periti saranno regolati altresi' in ragione del comune dove tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'art. 19 ed in quello seguente.
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