Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 276
Regio decreto 2701/1865

Art. 276 — Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla parteci…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/276parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 276. Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134; in questo caso si cominciera' dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnera' alla camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 275 Art. 277 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.