Regio decreto 2701/1865
Art. 276 — Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla parteci…
Art. 276. Qualora le multe inflitte ai notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134; in questo caso si cominciera' dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnera' alla camera notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.
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