Regio decreto 2701/1865
Art. 258 — Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art
Art. 258. Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art. 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (art. 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell'art. 256, o finalmente per necessita' di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli art. 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e comincieranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.
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