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Regio decreto 2701/1865

Art. 258 — Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/258parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 258. Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (art. 218) quanto in quello di ricorso per dilazione (art. 237 e 239) o di proroga accordata a senso dell'art. 256, o finalmente per necessita' di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli art. 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e comincieranno nuovamente a decorrere a carico dei cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

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