Regio decreto 2701/1865
Art. 256 — Quando per speciali e gravi circostanze d'ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli…
Art. 256. Quando per speciali e gravi circostanze d'ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 214, 215 e 221 per la formazione delle parcelle, per l'ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti i cancellieri delle corti, prima che i termini stessi sieno scaduti, dovranno rivolgere per iscritto domanda di proroga al procuratore generale e quelli dei tribunali e delle preture al procuratore del Re, i quali, tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al direttore demaniale. Pero' il termine per la liquidazione delle spese, per l'iscrizione dell'articolo di credito e la spedizione degli avvisi non dovra' mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi. Non potra' mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.
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