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Regio decreto 2701/1865

Art. 248 — I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli articoli di credito iscri…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/248parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 248. I cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli articoli di credito iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l'esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e cosi': 1.° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell'usciere; 2.° L'avviso di pagamento pure colla relazione d'usciere; 3.° La nota d'iscrizione ipotecaria; 4.° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e precetto; 5.° Il verbale di pignoramento; 6.° Il verbale di vendita; 7.° I vaglia postali e le quitanze ritirate dai cancellieri ed uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi; 8.° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del pretore; 9.° La nota di trasmissione dei documenti al procuratore del Re (art. 243).

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