Regio decreto 2701/1865
Art. 245 — I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni …
Art. 245. I cancellieri delle corti e dei tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi procuratori generali o procuratori del Re il registro prescritto dall'art. 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare: 1.° Se tutti gli articoli di credito portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se cio' fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta; 2.° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma; 3.° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta; 4.° Quanti articoli siensi esatti che si riferiscano ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi; quale il residuo a riscuotersi e quanti gli articoli relativi.
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