Regio decreto 2701/1865
Art. 242 — Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilita' d…
Art. 242. Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilita' dei debitori di pene pecuniarie, i cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati alli numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al pubblico ministero od al pretore ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'erario al pagamento delle pene pecuniarie.
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