Regio decreto 2701/1865
Art. 24 — Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima med…
Art. 24. Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'ufficio per servire all'istruzione del procedimento.
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