Regio decreto 2701/1865
Art. 221 — Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di precetto a termini dell'articolo 215 senzache' dai de…
Art. 221. Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di precetto a termini dell'articolo 215 senzache' dai debitori si fosse eseguito il pagamento delle somme dovute, i cancellieri dovranno nei cinque giorni successivi far procedere a pignoramento dei mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano trascorsi altri giorni venti.
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